La nomina del custode amministrativo giudiziario, ex art. 53 co. 1 bis D.Lgs. n. 231/’01, consente l’utilizzo dei beni aziendali sottoposti a sequestro se finalizzato a garantire la continuità dell’attività.

La Corte di Cassazione, con pronuncia depositata lunedì scorso (n. 6742/18, Sez. III Pen.), ha precisato come, disposto dal G.I.P. il sequestro preventivo di beni aziendali, l’ente non possa dolersi della mancata autorizzazione alla gestione dei beni stessi (benchè finalizzata a garantire la continuità e lo sviluppo dell’attività) qualora non sia stato nominato un custode amministratore giudiziario. Precisa, poi, la Corte che, essendo la sua nomina presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività aziendale qualora i beni siano sottoposti a sequestro, ove fosse stata omessa è proprio la parte interessata (l’ente, tramite i suoi difensori) a doversi attivare chiedendo al Giudice procedente di provvedere alla nomina.

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