Il farmacista che ponga in vendita prodotti omeopatici scaduti commette il reato di somministrazione di medicinale guasto.

Secondo la Corte di Cassazione, pronunciatasi con la sentenza n. 35627 del 5 agosto scorso, porre in vendita prodotti omeopatici scaduti equivale a vendere medicinali scaduti ed integra, perciò, reato.

L’imputato, un farmacista della provincia di Ancona, è stato tratto a giudizio per i reati previsti dagli artt. 443 c.p. (Commercio o somministrazione di medicinali guasti) e 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica). La circostanza che i prodotti in questione fossero privi di efficacia terapeutica ha suggerito al suo difensore di sostenere la non applicabilità della disciplina prevista per i farmaci al caso in esame. Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello, poi, non hanno però accolto la tesi difensiva, condannando l’imputato: non può, infatti, dubitarsi, anche secondo la Corte di Cassazione, “la riconducibilità del farmaco omeopatico al concetto di medicinale”.

Di più: il D.lgs. n. 219/2006, che ha recepito la direttiva europea relativa al codice comunitario dei medicinali destinati all’uomo, ricomprende nel suo ambito anche i prodotti omeopatici, sottoponendoli alle procedure di registrazione e rispetto degli standard di sicurezza propri dei farmaci.

Non v’è dubbio, pertanto, che anche il prodotto omeopatico scaduto debba considerarsi un medicinale “impefetto” e così integrare i reati previsti dagli articoli 443 e 452  del codice penale.

Sentenza in versione integrale