L’amministratore di fatto è responsabile penalmente del ricorso abusivo al credito e della bancarotta della società di cui è il dominus.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. V, sent. 20 febbraio 2020, n. 6775) ha confermato la condanna dell’amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata di cui, nonostante l’assenza di cariche formali, era il vero dominus.

A fronte delle dichiarazioni etero-accusatorie dell’amministratore di diritto, escusso in giudizio, si è dimostrato come l’imputato, nonostante l’asserito rapporto di sola consulenza con l’ente, fosse intervenuto in ogni progetto dell’impresa, non solo sul versante tecnico-progettuale, ma anche cercando supporto finanziario, impegnandosi personalmente con garanzie personali a favore della società e negoziando rapporti di intermediazione immobiliare. Da qui, la dimostrazione di come egli fosse soggetto solo formalmente extraneus alla società, ma in sostanza coinvolto nella gestione dell’impresa anche in virtù della sua posizione di socio della società controllante l’S.r.l. in parola. La sola formalizzazione, pertanto, delle attività della società, demandata all’amministratore di diritto e rappresentante legale, non consente certo di dichiarare l’estraneità dell’imputato alla gestione dell’attività commerciale.

Ricordano gli Ermellini come la prova della posizione di amministratore di fatto non postuli la verifica dell’esercizio di tutti i poteri gestori connessi alla carica, ma si traduca nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività: ciò è oggetto di una valutazione da parte del Giudice di merito che, se logicamente e congruamente motivata, diventa insindacabile in sede di legittimità.

Infine, l’assenza formale dell’imputato in alcun atto ufficiale firmato per conto della società non può assurgere ad elemento difensivo favorevole all’imputato ma, anzi, rappresenta proprio quel dato caratteristico della figura dell’amministratore di fatto che, in quanto privo di una carica rappresentativa, non può esprimere la volontà della società.