E’ legittimo il sequestro di un “personal computer” quando sia difficoltoso estrapolare alcuni dati della sua memoria.
La Corte di Cassazione (sentenza emessa dalla Sez. 5 Pen., n. 38456/’19, depositata il 17 settembre 2019), ha statuito come, sussistendo il fumus del reato di false comunicazioni sociali, ex art. 2621 c.c., il sequestro probatorio dei computer degli indagati, impiegati presso un istituto di credito, sia proporzionato ed adeguato alle necessità della Pubblica Accusa di ricerca della prova del reato ogniqualvolta l’estrapolazione mirata di alcuni soltanto dei dati ivi contenuti risulti difficoltosa.
Richiamando un precedente delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 40963/’17, emessa il 7 settembre 2017) che aveva trattato del medesimo tipo di sequestro, la Corte di Cassazione ha chiaramente espresso come, in tema di acquisizione della prova, l’autorità giudiziaria, nella necessità di esaminare un ampio numero di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, possa disporre il sequestro del “supporto” di quei dati anche ove i dati ivi contenuti siano ben più estesi. La misura in parola, infatti, ben può colpire il singolo apparato, il dato informatico in sè, ovvero il medesimo dato quale mero “recipiente” di informazioni. In più, in assenza di allegazione da parte dell’indagato circa il concreto interesse leso dal sequestro in parola, in luogo della lamentata indisponibilità generica dei contenuti informatici conservati sul device, non v’è ragione per definire illegittimo l’atto di iniziativa dell’Accusa che correttamente è stato confermato dal Tribunale del Riesame.