Gli enti non possono andare assolti, nel procedimento penale, per tenuità del fatto.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 3 Pen., n. 1420/20) depositata il 15 gennaio u.s. ha ribadito come la società, che sia imputata davanti al Giudice penale a’ sensi del D. Lgs. n. 231/01, non possa beneficiare dell’istituto previsto dall’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità in caso di particolare tenuità del fatto. Nel caso trattato, infatti, il Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado, aveva mandato assolto l’ente sulla scorta del modesto vantaggio conseguito dall’ente, della riparazione del danno e della non abitualità del comportamento, circostanze utili secondo il Giudice a definire particolarmente tenue il fatto.

A seguito del ricorso presentato dal Procuratore Generale, gli Ermellini hanno annullato la sentenza impugnata, rinviando allo stesso ufficio per un nuovo giudizio: la natura autonoma della responsabilità dell’ente, rispetto a quella della persona fisica autrice del reato commesso a vantaggio della società, prevede che l’ente possa vedersi condannato anche ove il reo non sia stato identificato o non sia imputabile. Non v’è dubbio, infatti, che la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/01 sia volta a sanzionare la colpa di organizzazione e, pertanto, non rilevino quelle circostanze ritenuto dal Tribunale di prime cure inerenti il reato e le sue modalità di compimento.