L’ente può rispondere di truffa ai danni dello Stato nel caso di distacco illecito di dipendenti.

Con sentenza del 12 agosto u.s. (Sez. 2 Pen., n. 23921) la Corte di Cassazione ha statuito la responsabilità amministrativa, ex D.L. n. 231/’01, della società colpevole di aver utilizzato ventidue lavoratori distaccati e formalmente dipendenti di altra compagnia (a responsabilità limitata) che, però, come emerso in istruttoria rappresentava soltanto una “scatola vuota”, priva di beni o strumenti e, come tale, indebito con l’istituto previdenziale nazionale non avendo versato alcun contributo ai propri dipendenti.

In questa situazione, l’imputata società, impiegando i lavoratori (distaccati) della S.r.l., otteneva un aumento dell’organico aziendale senza sostenere costi aggiuntivi di tipo previdenziale e fiscale, sottraendo in tal modo all’I.N.P.S. garanzie idonee per la effettiva solvibilità dei debiti contributivi. Ritiene, la Corte, che proprio nella pre-costituzione della non solvibilità della (seconda) società, presso la quale gli stessi lavoratori assunti non avevano maturato neppure un giorno di lavoro, possa ravvisarsi il disegno criminoso teso, con successo, ad ottenere per la (prima) società un risparmio di spesa pari al danno patito dall’istituto previdenziale.

Coerentemente, anche la persona fisica dell’imprenditore, imputato del reato previsto dall’art. 640 co. 2 n. 1 c.p., veniva condannato nel giudizio di merito ed il suo ricorso, al pari di quello presentato dall’ente, respinto in sede di legittimità.