Insidia inestinte sulla strada: chiede i danni al Comune competente e viene condannato per truffa.

Dichiara, falsamente, di aver subito un danno alla propria autovettura causato da una insidia esistente sulla pubblica via e inoltra al Comune una richiesta di risarcimento: condannato sia in primo grado che in Corte d’Appello, ricorre senza fortuna in Cassazione.

Lamenta, infatti, che il reato avrebbe dovuto qualificarsi come fraudolento danneggiamento di beni assicurati, e così dichiararsi improcedibile per difetto di querela: in vero, scrivono gli Ermellini, solo ove il Comune avesse inoltrata la richiesta risarcitoria alla propria compagnia assicurativa avrebbe potuto sostenersi con successo l’erronea qualificazione del fatto ma, come emerso in istruttoria, ciò non accadde.

Da qui, la conferma della condanna del giudizio di merito (Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 01/02/2024) 01/03/2024, n. 8967), sede nella quale era stato accertato che il danno subito dall’automobile non solo non era compatibile con le condizioni del presunto luogo del sinistro ma, inoltre, dall’esame dei tabulati telefonici poteva escludersi che l’imputato si trovasse vicino a quel luogo.