La violazione sistematica delle norme antinfortunistiche può realizzare quel vantaggio per l’ente che consente al Giudice di motivarne la condanna, in sede penale, per le lesioni patite dall’infortunato.

 

In un caso di infortunio sul lavoro, verificatosi in un impianto di selezione di rifiuti a danno dell’autista dipendente di altra società, la Corte di Cassazione (Sez. IV, n. 22256 dell’8 giugno 2021) è intervenuta precisando cosa debba intendersi per “vantaggio” favore dell’ente quale presupposto per la sua condanna.

Più in particolare, la contestazione muoveva dal presupposto della mancata predisposizione, addebitabile all’imprenditore, di una viabilità sicura all’interno degli spazi aziendali non avendo regolamentato, con cartellonistica e segnaletica orizzontale, lo spazio di manovra del muletto che ha investito l’infortunato.

Nella sentenza si legge come, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il requisito del vantaggio possa ritenersi integrato ogniqualvolta la persona fisica, agendo per conto dell’ente, abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche. Nonostante, infatti, non si contesti certo all’imprenditore di aver voluto il verificarsi dell’evento lesivo, la sola circostanza che egli abbia perseguito una  politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, conseguendo una riduzione dei costi e conseguente massimizzazione del profitto, e sufficiente per fondare la condanna dell’ente nel medesimo procedimento penale in capo all’imprenditore. Non solo: la Corte ha precisato come solo in caso di comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore l’ente possa andare esente responsabilità, costituendo il suo comportamento concretizzazione di quel “rischio eccentrico” capace di travolgere le cautele finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente. La condotta di guida del dipendente, causa dell’investimento del terzo danneggiato, non può, però, ritenersi al di fuori dell’area del rischio governato dal datore di lavoro in quanto la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulta essere l’esito di una precisa scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa.