La colpevolezza attribuita alla persona fisica non è, di per sé, sufficiente a condannare il soggetto collettivo, a’ sensi del D.Lgs. n. 231/’01, ove non sia provata la “colpa di organizzazione” dell’ente.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (C. Cass., Sez. IV Pen., n. 570/’23 dell’11 gennaio u.s.), è intervenuta censurando la decisione del Giudice di merito che aveva condannato, a seguito di un sinistro mortale sul lavoro, la Società appaltatrice sulla scorta di un generico vantaggio conseguito dall’aver omesso di predisporre idonei dispositivi di sicurezza.

Gli Ermellini rilevano, infatti, come la sentenza impugnata si dimostri carente, dal punto di vista argomentativo, laddove, sovrapponendo i profili di responsabilità da reato propri del datore di lavoro con quelli dell’ente di fatto li confonde con quelli asseritamente ascrivibili proprio al soggetto collettivo senza, però, fornire prova alcuna circa la “colpa di organizzazione” che la norma propone quale presupposto per la condanna della società. 

Ed è proprio simile “confusione” che porge il fianco al ricorso difensivo, accolto in ultimo grado, capace di dimostrare come, per giudicare colpevole anche l’ente, l’elemento finalistico della condotta dell’agente debba inserirsi in un assetto organizzativo “negligente” della società, incapace di adottare le cautele organizzative e gestionali utili a prevenire la commissione del reato.

Sono, infatti, solo le carenze ora ricordate a giustificare il rimprovero dell’ente davanti al Giudice penale, dimostrando, se compiutamente individuate, la ricorrenza di quella colpa di organizzazione che la norma esige a fondamento della sua condanna per fatto proprio e non, invece, quale semplice conseguenza del fatto commesso dall’agente.