La cancellazione dell’ente dal registro imprese, non fraudolenta, comporta l’estinzione dell’illecito punito a’ sensi del D.Lgs. n. 231/’01.

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha fornito un’utile interpretazione del Decreto Legislativo n. 231/’01 laddove, regolamentando le vicende inerenti la trasformazione dell’ente (fusione o scissione), nulla dispone circa la sua estinzione. Secondo gli Ermellini, simile “lacuna” può colmarsi applicando al caso in parola le regole vigenti in tema di processo penale. Più in particolare, nel caso in esame, il curatore del fallimento della società imputata aveva dichiarato la propria cessazione dall’incarico in seguito alla chiusura della procedura fallimentare. Il collegio, completati gli accertamenti sullo stato dell’ente, appurava l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese e annullava la sentenza impugnata senza rinvio alla Corte d’Appello.

Alla luce dell’estensione all’ente delle disposizioni relative all’imputato, ex art. 35 D.Lgs. n. 231/’01, infatti, è corretto assimilare l’estinzione della società all’evento morte dell’imputato, attribuendole la capacità di inibire la progressione del processo ad iniziativa della pubblica accusa e il conseguente accertamento della responsabilità da reato di un ente ormai estintosi. L’estinzione, però, perché sortisca l’effetto ora ricordato, non deve essere fraudolenta: solo così, ritiene la Corte, può negarsi, disapplicandolo, quel principio espresso dalla giurisprudenza civile secondo cui, invece, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determini un fenomeno successorio e i rapporti obbligatori riferibili all’ente, anziché estinguersi, vengano trasferiti ai soci (Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 13386 del 17/05/2019, Rv. 653738; Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018, Rv. 650423).