Non sussiste il reato di infedeltà patrimoniale quando al danno patito dalla società di un gruppo segua un “vantaggio compensativo” per la stessa.
In tema di abuso di informazioni privilegiate, nella nozione di “informazione privilegiata” rientrano anche le informazioni acquisite nelle tappe intermedie del processo che porta alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro che incide sul prezzo degli strumenti finanziari o degli altri oggetti dell’operazione speculativa e sulle decisioni di un “investitore ragionevole”, a condizione che si tratti di informazioni “precise” ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 596 del 2014, e cioè sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell’evento pronosticato sui prezzi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione allo sfruttamento speculativo delle informazioni acquisite nell’espletamento di una consulenza finanziaria – cd. “financial due diligence”- propedeutica ad alcune operazioni di finanza straordinaria relative a società quotate in borsa, sul presupposto che – tanto ai sensi del vigente art. 180 d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quanto ai sensi del previgente art. 181 T.U.F. – assumono rilievo non soltanto le informazioni inerenti eventi “price sensitive” già accaduti, ma anche quelle inerenti eventi “ragionevolmente prevedibili nel futuro”).