Gli enti sono tenuti a rispettare le misure anti Covid-19, tutelando il lavoratore, pena la condanna per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose.
La novella legislativa contenuta nell’art. 29 bis del D.P.C.M. n. 23/’20, in vigore dal 7 giugno u.s., intervenuta sulla scorta del Protocollo siglato il 14 marzo 2020 (e aggiornato il 24 aprile scorso) tra Governo e Parti Sociali per agevolare il sistema, noto come “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“, ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro, pubblici e privati, ex art. 2087 c.c., di applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo stesso al fine di garantire la prosecuzione delle attività lavorative e, vista l’urgenza di prevedere misure atte a gestire l’emergenza virale in corso, ha integrato, affiancandole, alcune prassi già consolidate per la tutela della salute e sicurezza imposte dal D.lgs. 81/2008.
E’ utile sottolineare come le disposizioni del Protocollo arricchiscano le regole di compliance aziendale integrando le misure previste dal D.Lgs. n. 81/’08, avendo cura della sicurezza e della salute del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. La norma in parola, pertanto, letta alla luce dell’inserimento dei casi di infezione da Covid-19 nell’alveo degli infortuni sul lavoro (a’ sensi dell’art. 42 D.L. n. 18/’20, noto come “Decreto Cura Italia”), espone l’ente a responsabilità secondo il D.Lgs. n. 231/’01: l’art. 25-septies, infatti, punisce le condotte responsabili di eventi infortunistici occorsi al dipendente che riporti lesioni gravi, gravissime oppure deceda.
Per andare esente da responsabilità, in caso di contagio, l’ente dovrà pertanto dimostrare di aver adottato adeguate modalità informative e divulgative nei riguardi di chiunque abbia avuto, e abbia, accesso all’azienda e che impongano comportamenti rispettosi delle disposizioni normative e raccomandazioni ministeriali in vigore, misure relative all’ingresso e permanenza in azienda di dipendenti, fornitori e visitatori, orientate alla prudenza, disposto interventi di pulizia e sanificazione dei locali e, infine, preso precauzioni igieniche fornendo di dispositivi di protezione individuale al personale.
Non solo: come previsto dal protocollo, l’ente dovrà anche aver adottato, ove possibile, turnazioni dei dipendenti volte a diminuire le occasioni di contatto, promosso al tempo stesso lo smart working.
Solo così, avendo adottato tutte le cautele idonee a prevenire il rischio di contagio, la società potrà difendersi in caso di contestazione del reato in parola dimostrando di non essere meritevole di condanna per “colpa di organizzazione”.