L’ente, per non subire le sanzioni interdittive, deve realizzare contemporaneamente tutte le condizioni previste dall’art. 17 D. Lsg. n. 231/’01.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III Pen., 4 marzo 2020, n. 8785) ha rigettato il ricorso di una società, imputata di aver partecipato ad un associazione criminosa (ex art. 24-ter D. Lgs. n. 231/’01) finalizzata alla commissione di reati tributari, che, pur avendo ottenuto la concessione dell’attenuante prevista dall’art. 12 D. Lgs. n. 231/’01, lamentava la mancata applicazione dell’art. 17 del medesimo provvedimento, laddove prevede la non applicabilità delle sanzioni interdittive. Motivo di doglianza del ricorso presentato dall’ente era l’aver adottato e reso operativo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

Secondo il ricorrente la condanna sarebbe stata erronea avendo applicato solo l’articolo 12 della norma in parola e non anche l’articolo 17, con la conseguente illegittimità della sanzione interdittiva irrogata dal Giudice di prime cure.

Giova ricordare come, in tema di responsabilità da reato degli enti, ai fini della configurabilità della condotta riparatoria capace di escludere l’applicabilità delle sanzioni interdittive, è necessario che ricorrano (contemporaneamente) tutte le condizioni previste dall’art. 17 del D. Lgs. n. 231/’01, non essendo certo sufficiente la sola predisposizione di un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati.

La Suprema Corte, infatti, sottolinea come, diversamente da quanto previsto per le sanzioni pecuniarie, quelle interdittive possono non applicarsi solo a seguito dell’avvenuto risarcimento del danno, dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, dell’eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato la commissione del reato e, infine, dell’adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati.

Soltanto la ricorrenza di tutte queste condizioni consente l’applicazione dell’art. 17 D. Lgs. n. 231/’01, mandando esente l’ente da sanzioni interdittive: alla sola predisposizione di un modello organizzativo, invece, non consegue simile vantaggio, come lamentato dall’ente ricorrente, condannato alla spese di giudizio dopo aver visto dichiarare l’inammissibilità della propria impugnazione.