Gli enti possono rispondere per i reati tributari commessi in loro favore.

La novella legislativa contenuta nel D.L. n. 124/’19, recependo la direttiva del Parlamento Europeo n. 2017/1371 (Dir. CEE 5 maggio 2017, n. 2017/1371/UE), ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati tributari.

Tramite l’inserimento dell’art. 25-quinquiesdecies si è così ampliato il catalogo dei reati perseguibili ex D.Lgs. n. 231/’01, che ora punisce anche la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’occultamento o distruzione  di documenti contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La sanzione pecuniaria è quella del pagamento di una somma fino a 500 quote.

Inoltre, posso applicarsi le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, è ora possibile procedere alla confisca del profitto anche “per equivalente” nei confronti dell’ente, diretto destinatario dei vantaggi del reato, ex art. 19 D.Lgs. n. 231/’01, possibilità, prima esclusa dalla giurisprudenza di legittimità proprio in ragione della mancata previsione dei reati tributari tra quelli “presupposto” della responsabilità degli enti.

Oggi, pertanto, a fronte della contestazione di uno dei reati tributari indicati dal nuovo art. 25-quinquiesdecies sarà possibile confiscare somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al vantaggio conseguito all’evasione fiscale vincolandoli, prima dell’eventuale condanna definitiva, tramite sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disciplinato per gli enti dall’art. 53 D.lgs. 231/’01.