I sanitari che, nella pratica della fecondazione eterologa, gestiscano un commercio di ovociti, commettono reato.

La Corte di Cassazione, 3ª Sez. Penale, con sentenza depositata ieri, 19 agosto, ha annullato la decisione del G.U.P. di Milano che aveva prosciolto le imputate, collaboratrici di un noto ginecologo, accusate di essersi associate al fine di far commercio di ovociti destinati a pazienti richiedenti la fecondazione eterologa, ammessa nel nostro ordinamento dal 2014 (a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la pronuncia n. 162/’14).

Secondo gli Ermellini, “va punito chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l’acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione”. Nel caso in parola è emerso come le imputate ricercassero donne disposte a donare i propri ovuli e, reperitele, offrissero loro la somma € 1.000,00: i gameti femminili venivano poi rivenduti alle coppie in cura per l’importo di € 500,00 l’uno.

Il primo Giudice intervenuto, “cassato” dalla sentenza in commento, avrebbe applicato erroneamente la legge in vigore (L. n. 40/’04) nella parte in cui, prevedendo che gli oviciti possano essere importati nel nostro Paese, ammetterebbe (e legittimerebbe) a suo parere l’esistenza di un costo”consistente e difficilmente definibile” ma comunque rimborsabile alla donatrice.

In vero, sia la normativa nazionale che quella sovranazionale prescrivono chiaramente come la cessione di gameti femminili debba avvenire solo su scelta volontaria e gratuitamente: in alcuni Stati membri dell’Unione Europea, ad esempio, si è deciso, in linea con la Direttiva 2004/23/CE, che i soli costi “vivi” sostenuti dalla donatrice siano rimborsabili. L’Italia, però, non si è ancora avvalsa di tale facoltà e, pertanto, l’interpretazione estensiva e pro reo fornita dal G.U.P. milanese non ha trovato l’approvazione della suprema Corte.

Sentenza in versione integrale