L’assoluzione per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., non salva l’ente.

La Cassazione, con sentenza depositata ieri (Sez. III Pen., n. 9072/’18), ha chiarito come, in tema di responsabilità dell’ente ex D.Lgs. n. 231/’01, la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto ottenuta dagli amministratori non esclude la responsabilità dell’ente ma, anzi, impone al Giudice un accertamento autonomo di questa che non può prescindere dalla verifica in concreto della sussistenza del fatto-reato commesso nell’interesse, e a vantaggio, dell’ente stesso.

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