La Corte di Giustizia dell’Unione Europea boccia il doppio binario italiano di repressione delle condotte di manipolazione del mercato.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito come il procedimento amministrativo azionato dalla Consob (volto ad applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 187 ter T.U.F.), a seguito della condanna penale riportata per il reato di manipolazione del mercato, violi il principio del ne bis in idem sancito dall’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, intitolato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte».
Questa pronuncia, ottenuta dai difensori di Stefano Ricucci, ricalca il principio già espresso dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo nella causa “Grande Stevens e altri contro Italia”, avente ad oggetto la nota vicenda dell’equity swap “Ifil-Exor” e conclusasi il 4 marzo 2014.
Secondo la Corte Europea, la sanzione pecuniaria applicata dalla Consob, benchè definita amministrativa, avrebbe natura penale e si sovrapporrebbe, pertanto, a quella emessa nel procedimento penale nei confronti dell’imputato, violando il principio in parola. I Giudici lussemburghesi ritengono, infatti, che al fine di valutare la natura penale, o meno, della sanzione amministrativa debba farsi riferimento a tre criteri: la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura dell’illecito e il terzo nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere.
L’articolo 187 ter T.U.F., prevedendo la sanzione pecuniaria da ventimila a cinque milioni di euro, aumentabile, a’ sensi del quinto comma, fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito, non avrebbe soltanto lo scopo di risarcire il danno causato dall’illecito ma perseguirebbe anche una finalità repressiva e presenterebbe, pertanto, natura penale. Considerato, così, l’elevato grado di gravità che può raggiungere la “pena” in oggetto, la sua natura deve intendersi penale e non amministrativa. Non solo: ciò sarebbe confermato, secondo la Corte, anche dall’ulteriore circostanza per cui l’applicazione di tale sanzione comporti sempre la confisca del prodotto o del profitto ottenuto grazie all’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
In conclusione, l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consenta di celebrare un procedimento applicativo di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona accusata di manipolazione del mercato, nei cui confronti sia già stata pronunciata una condanna penale definitiva e nei limiti in cui tale condanna si dimostri idonea a reprimere il reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva.
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