Sono colpevoli di omicidio colposo i sindaci che non adottarono cautele per evitare il crollo di massi sulla spiaggia.

Con sentenza depositata ieri, la Cassazione, Quarta Sezione Penale, ha confermato la condanna degli ex sindaci di Ventotene per la morte di due ragazzine travolte da una frana sulla spiaggia nel 2010, considerandoli consapevoli del pericolo per la pubblica incolumità esistente a Cala Rossano e così colpevoli di non aver adottato cautela alcuna nonostante si fossero già verificati due crolli nel 2004.

Il fatto, risalente al 20 aprile 2010, ha visto la morte di due studentesse romane che si trovavano sulla spiaggia di Cala Rossano dove, dalla parete rocciosa soprastante, si staccò un masso sporgente. Secondo gli “Ermellini” la condotta omissiva posta in essere dall’allora sindaco, consistita nell’omessa segnalazione del pericolo gravante sulla spiaggia di Cala Rossano all’Autorità dei Bacini regionali del Lazio (visti, anche, gli eventi franosi del 4 febbraio e del 14 maggio 2004) giustifica la sentenza di condanna per duplice omicidio colposo emessa nel giudizio di merito.

Di contro, la stessa sentenza accoglie il ricorso presentato dall’allora geometra del Comune di Ventotene, sulla scorta di questo principio: «nell’ambito della pianificazione si riscontra la presenza di molteplici figure di garanti, la cui individuazione non può, tuttavia, prescindere da un’accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascun Ufficio, con residuale rilievo a poteri di gestione e controllo di matrice prettamente fattuale». Si legge, poi, nella parte in narrativa della sentenza in parola, come «in una materia come la pianificazione idrogeologica, che amplia le maglie dell’obbligo impeditivo fino ad includervi norme procedimentali contenenti doveri di comunicazione e d’informazione che lambiscono il confine della cosiddetta soft law laddove non abbiano contenuto espressamente precettivo, l’attribuzione di posizioni di garanzia senza che ne sia stata indicata la fonte si riverbera in carenza del percorso motivazionale, che deve sempre essere improntato all’attribuzione della responsabilità per colpa omissiva nel rispetto del principio di legalità enunciato dall’art. 25 Cost., tanto più nel settore della pubblica amministrazione connotato da una predeterminata ripartizione di funzioni, competenze e poteri».

Seguirà, visto il parziale annullamento della sentenza impugnata, un nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

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