Commette il reato di frode informatica la persona che, attraverso la clonazione di una carta di credito, acceda al conto della vittima.

 

L’imputato, accusato di aver utilizzato una carta di credito clonata per effettuare, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, plurime operazioni di ricarica di alcune carte prepagate, viene scagionato dalla Corte di Appello di Trento grazie alla riqualificazione del fatto chiesta, ed ottenuta, dal suo difensore.

In origine, infatti, l’imputato veniva tratto a giudizio per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento, previsto dall’articolo 55 n. 9 del Dlgs. 231/2007, e condannato alla pena di 1 anno di reclusione. Questo reato, però, è oggi stato trasfuso nell‘art. 493-ter c.p.. In appello la difesa contestava così la qualificazione del fatto. Questa la differenza di lettura di cui si è valsa, con successo, la difesa: se secondo il giudice di primo grado, infatti, il reato si era concreato “in un prelievo di denaro contante presso uno sportello bancomat”, con l’atto di impugnazione il difensore aveva invece evidenziato come lo stesso imputato avesse “utilizzato una tessera magnetica falsificata, con i relativi codici di accesso, al fine di ottenere l’autorizzazione a operare sul conto della persona offesa”. Da qui, la necessità di applicare alla fattispecie in esame l’art. 640-ter c.p., che sanziona l’intervento abusivo su sistema informatico, e che, all’epoca del fatto, prevedeva la perseguibilità del reato a querela della persona offesa. Considerato, però, che la persona offesa dal reato mai aveva presentato querela, la Corte d’Appello doveva, secondo la difesa, pronunciare sentenza assolutoria per difetto di condizione di procedibilità. E così è stato.

Un’ottimo lavoro da parte del difensore che è valso al proprio cliente il proscioglimento dall’originaria accusa.

Clicca qui per scaricare la sentenza