Risponde di omicidio colposo il pediatra che, ritardando la visita domiciliare, sottovaluti i sintomi evidenti di una polmonite acuta.
L’imputata, pediatra in una grande città d’Italia, è stata tratta a giudizio per aver ritardato la visita a domicilio, richiesta con insistenza dalla madre del piccolo paziente, e, una volta effettuata, sottovalutato evidenti segnali di una grave sepsi in atto omettendo diversi, quanto semplici, accertamenti, come ad esempio la misurazione della temperatura corporea.
Inoltre, disattendendo la richiesta della madre, anziché visitare immediatamente il bambino si limitava a prescrivere telefonicamente del paracetamolo. Alla visita domiciliare (svoltasi con fatale ritardo) si limitava poi ad auscultare il torace del piccolo senza rilevarne la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa e ignorando l’esantema che avrebbe facilmente suggerito la diagnosi di grave sepsi batterica in corso.
La critica in sede di merito circa l’atteggiamento “attendista” del medico è, secondo la Cassazione, fondata: ove, secondo i Giudici di legittimità, il bimbo fosse stato immediatamente inviato al Pronto Soccorso si sarebbe potuto evitare il decesso.
Da qui la conferma della condanna emessa dal Tribunale di primo grado (e ribadita in appello) per il grave reato di omicidio colposo.
Circa la sussistenza del nesso causale, la Corte di Cassazione si è chiaramente espressa affermando di averlo individuato nell’omessa auscultazione, che avrebbe consentito una corretta diagnosi. Il comportamento alternativo lecito, infatti, sarebbe stato sufficiente per apprezzare quell’interessamento polmonare (da qui è dipeso l’aggravarsi delle condizioni generali del piccolo) e suggerire gli accertamenti radiografici utili a comprendere, con certezza, la grave patologia in atto.
Ecco, quindi, come le condotte omissive contestate all’imputata abbiano, con elevato grado di probabilità logica, determinato le condizioni per il verificarsi del tragico evento.
Infine, circa le (respinte) doglianze difensive, volte ad ottenere il riconoscimento della “colpa lieve”, capace di decriminalizzare il fatto secondo la nota “legge Balduzzi”, gli Ermellini sottolineano come sia proprio la grave sottovalutazione delle condizioni generali del paziente e di quelle respiratorie ad impedire qualsiasi apertura in favore dell’imputata, visto il marcato allontanamento del comportamento della pediatra da un’appropriata condotta medica.