Commette il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti l’imprenditore che emetta una fattura solo soggettivamente falsa e riferita ad un’operazione eseguita con altro soggetto.

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 3297/18 depositata ieri, ha chiarito come il reato di emissione di fatture false possa configurarsi anche quando il documento fiscale sia solo soggettivamente falso e riguardi, quindi, operazioni effettivamente eseguite ma da parte di un soggetto diverso dal prestatore indicato nella fattura.

Simile principio era già stato affermato da altra recente pronuncia della medesima Sezione della Corte di Cassazione, emessa il 17 maggio u.s. (n. 24307/17): ieri gli Ermellini hanno però ribadito come, nonostante l’operazione indicata nel documento fiscale sia avvenuta (ma con soggetto diverso), al suo utilizzo consegua quel fine illecito indicato nella norma e costituito dall’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

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