Omesso versamento dell’I.V.A.: l’imprenditore non può imputare l’impossibilità di pagamento dell’imposta all’obbligo restitutorio derivante da un contratto Swap precedentemente sottoscritto.

La Sezione III Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 55480 depositata ieri, ha chiarito come il rinnovo dei contratti Swap (unitamente alla prosecuzione dell’attività d’impresa) escluda lo stato di impossibilità a pagare le imposte invocato dall’imprenditore nel suo atto di impugnazione. E’ stata, pertanto, confermata la volontarietà dell’omesso versamento fiscale, pari ad € 459.061,00, addebitata all’imputato in relazione all’anno fiscale 2009.

Proprio il pagamento, infatti, dei contratti in parola, dimostrerebbe secondo i Giudici quell’esistenza di risorse economiche che avrebbero permesso il pagamento, almeno parziale, dell’imposta integralmente evasa.

Da qui, la conferma della condanna (per l’anno di imposta citato) emessa nel giudizio di merito.

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