Capo cantiere condannato per disastro colposo: eseguendo lo scavo per una sottomurazione provoca il crollo del pavimento dell’appartamento del primo piano.

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata ieri (Sez. IV, n. 1923/’17), ha condannato l’imputato per il delitto di crollo colposo di costruzione per aver eseguito uno scavo, utile a realizzare una platea di fondazione, in un’unica soluzione e per la lunghezza di 5 metri lineari, nonostante il progetto (al pari della leges artis) prevedesse la sua esecuzione a campioni progressivi di 1.5 metri. Non solo: nelle 48 ore successive, sullo scavo rimasto aperto rovesciavano temporali (circostanza, secondo i Giudici di merito, non imprevedibile).

Lo scalzamento della fondazione causava il crollo di un muro portante, delle due volte che vi si appoggiavano e del pavimento dell’appartamento sito al primo piano che, fortunatamente, non era occupato da persone.

La difesa chiedeva la derubricazione nel meno grave reato, di natura contravvenzionale, denominato “rovina di edifici” e previsto dall’art. 676 c.p.. La Corte, però, nel riaffermare quel principio per cui la gravità del pericolo di un danno notevole alla persona vada valutata ex ante, ha escluso che potesse accogliersi simile richiesta visto che il crollo in parola non aveva provocato vittime solo, e soltanto, per la favorevole coincidenza dovuta all’assenza, nell’appartamento, dei legittimi proprietari.

Da qui, la conferma della condanna riportata dall’imputato nei precedenti gradi giudizio per il reato di disastro colposo, previsto dagli artt. 434 e 449 c.p. e punito con la reclusione da uno a cinque anni.