Quando e perché i sindaci possono rispondere del reato di bancarotta.

Secondo la Corte di Cassazione i componenti del collegio sindacale possono concorrere nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quando, nonostante fosse evidente che le condotte degli amministratori potevano determinare il fallimento della società, non abbiano impedito l’evento omettendo i dovuti controlli. La sentenza (n. 52433/’17) depositata il 16 novembre u.s., ha statuito infatti la corresponsabilità nel reato in parola del presidente del collegio sindacale (ed un suo altro componente) di una società per azioni i cui amministratori, già imputati in separato giudizio, hanno chiesto il patteggiamento.

Nella vicenda in parola la Corte di Appello di Milano aveva rilevato come la gravità ed evidenza delle condotte imputabili ai dirigenti della società non avrebbero potuto (ne dovuto) sfuggire al controllo dei sindaci: da qui l’argomento utilizzato dal Giudice di secondo grado per giustificare l’imputazione dei sindaci stessi.

Nel ricorso presentato gli interessasti contestavano l’impostazione ora richiamata della Corte territoriale per la parte in cui motivava la condanna con l’(avvenuto) accertamento di quelle operazioni dolose, riconducibili ai soggetti apicali della società, che avrebbero portato alla dissipazione del patrimonio sociale. Simile impostazione, però, è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che già in altre pronunce ha richiamato il principio ora esposto per confermare sentenze di merito emesse per il reato di bancarotta fraudolenta o distrattiva.

Secondo gli Ermellini, infatti, le condotte ascrivibili ai sindaci avrebbero penale rilevanza proprio perché i fatti dissipativi potevano considerarsi un’insieme di comportamenti “di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante (…) una pluralità di atti coordinati all’esito divisato”.

Lamentavano gli imputati, infine, che in sede di merito la loro responsabilità sarebbe stata dedotta dalle ammissioni di responsabilità fatte dai dirigenti in altro processo, originato dalla stessa indagine ma deciso da diversa Autorità: in quella sede gli amministratori avevano, infatti, chiesto la definizione del procedimento col rito del patteggiamento.

La Corte di Cassazione ha, però, sottolineato come i giudici di merito non abbiano scelto di condannare i sindaci sul solo presupposto ora citato delle precedenti condanne riportate dagli amministratori bensì dopo aver approfonditamente ricostruito le condotte da questi poste in essere che, per la loro palese gravità, rappresentavano il presupposto della responsabilità dei sindaci, rei di non aver vigilato e, così, responsabili del dissesto della società.