Impresario accusato di smaltimento illecito di rifiuti previsto dall’art. 256 co. 1 lett. A) D.Lgs. n. 152/’06: assolto perché il fatto non sussiste.
Questo mio cliente, incaricato di allestire un locale ad uso ristorante, sito nel centro storico di Genova, affidava in sub-appalto alcuni lavori, di natura tecnica, ad altre società.
Tutte le società coinvolte si affidavano lo smaltimento dei rifiuti, derivanti dall’installazione di arredi ed elettrodomestici, ad un professionista munito di autorizzazione e permesso a circolare con il proprio autocarro nella zona del locale. Durante i lavori le Autorità trovavano alcuni detriti scaricati illegalmente in un fosso lato strada nella campagna vicina a Genova. Tra i detriti rinvenivano alcuni imballaggi con segni distintivi riconducibili all’attività dell’impresario: il professionista incaricato per lo smaltimento (co-imputato nel processo), come emergeva in giudizio, aveva esibito all’impresario un’autorizzazione falsificata e, pertanto, versato i rifiuti in una scarpata.
Attraverso l’esame dei testi e dell’architetto incaricato di dirigere i lavori ho, però, dimostrato al Giudice come l’imputato fosse stato incaricato di allestire il locale, la cui opera di ristrutturazione muraria era stata in precedenza affidata ad altri e già completata. Ciò, unitamente alla differenza ontologica tra detriti da demolizione ed imballaggi di arredi (trovati dalle Autorità nella scarpata), ha convinto il Giudice circa l’estraneità dell’impresario al fatto, che lo ha così mandato assolto dall’accusa di smaltimento illecito di rifiuti.