Uomo accusato di aver danneggiato l’auto della cognata, ex art. 635 co. 2 c.p. in relazione all’art. 625 n. 7 c.p.: assolto. La cognata, invece, indagata per calunnia.

Un mio assistito è stato giudicato per aver ammaccato, a colpi di bastone, l’autovettura di proprietà della sorella della sua compagna. La proprietaria, nella sua denuncia, affermava di aver visto dalla finestra l’imputato avvicinarsi all’auto con un bastone, colpirla e poi dileguarsi.

Esaminata in udienza, dichiarava di non aver urlato alcunchè all’indirizzo dell’imputato, limitandosi ad avvertire il proprio convivente (ristretto ai domiciliari) che, affacciatosi alla finestra, avrebbe assistito al danneggiamento. Vista l’aperta discrasia con quanto precedentemente dichiarato in fase di indagini, la teste, sollecitata da mie domande, ricordava invece di aver intimato a voce all’uomo di cessare il danneggiamento. Circostanza ancor più sospetta emergeva quando chiedevo alla persona offesa se avesse, nei giorni successivi al fatto, chiesto spiegazioni del gesto al cognato, vista anche la vicinanza tra le due abitazioni: la risposta è stata, semplicemente, “no”. Ciò, unitamente al racconto della dinamica dell’evento, ha reso la persona offesa inattendibile e convinto il Giudice circa l’estraneità al fatto dell’imputato che veniva mandato assolto dall’accusa di danneggiamento.

Non solo: neppure il movente paventato dalla stessa persona offesa ha convinto il Giudice: le “liti” familiari in corso, infatti, erano ben poca cosa al cospetto del “trionfo” processuale ottenuto dall’imputato, e dalla sua compagna, con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari al convivente della persona offesa e, pertanto, ben più verosimile è parso che fosse proprio questa, e non l’imputato, ad aver mire ritorsive e così scelto di presentare un’infondata denuncia che le è costata l’apertura di un’indagine, a suo carico, per il grave reato di calunnia.