Motociclista coinvolto in un incidente stradale, trasportato in ospedale si rifiuta di sottoporsi all’alcool-test: imputato ai sensi dell’art. 186 co. 7 D.Lgs. n. 285/’92 (c.d. Codice della Strada). Assolto per carenza dell’elemento soggettivo del reato.
Questo mio assistito, caduto mentre si trovava alla guida della propria motocicletta, riportava gravi ferite e viene trasportato al Pronto Soccorso. Le Autorità intervenute sul luogo del sinistro, prima del suo trasporto in ambulanza, riscontravano i classici sintomi di alterazione da abuso di sostanze alcooliche: alito vinoso, difficoltà di coordinamento e di espressione, e così decidevano di seguire l’ambulanza fino in Pronto Soccorso ed ivi richiedere ai medici di effettuare un prelievo ematico per accertare la presenza di alcool nel sangue. L’imputato, però, opponeva un secco rifiuto a quelle richieste.
Veniva inizialmente condannato, per non essersi sottoposto all’alcool-test, a pagare la somma di € 23.700,00 di ammenda, indicata nel decreto penale emesso a suo carico. Opponevo il decreto penale e sceglievo di farlo giudicare con rito abbreviato.
Illustravo al Giudice la diagnosi fatta dal medico del pronto soccorso (trauma cranico lieve, lussazione V dito piede sx e ferita del piede con esposizione ossea e tendinea) insistendo sull’importanza delle lesioni riportate, giudicate guaribili in 20 giorni, per dimostrare come lo stato di choc in cui versava l’imputato gli avesse impedito di comprendere le richieste rivoltegli dal personale medico al momento dell’accesso al Pronto Soccorso.
Il Giudice, si legge in sentenza, condivideva “appieno le valutazioni fatte dalla difesa con particolare riguardo alla carenza della prova circa la sussistenza in capo all’imputato dell’elemento psicologico tipico della fattispecie contravvenzionale contestata”.
Decideva, così, di assolverlo dal reato previsto dall’art. 186 co. 7 C.d.S. che punisce chi si rifiuta di sottoporsi all’alcool-test.