Commette il reato previsto dall’art. 479 c.p. il medico che utilizzi l’altrui ricettario.
Il ricettario di un medico è strumento personale non utilizzabile da altri, se non con le modalità decise dalla regione competente con apposite circolari.
Pertanto, il clinico che usi il ricettario di un collega apponendovi il proprio timbro commette il reato di falso ideologico, punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il sostituto del medico convenzionato che prescriva un farmaco usando il ricettario di quest’ultimo, ha l’obbligo di apporvi entrambi i timbri e la sua sola firma. Da qui, il rigetto delle doglianze difensive circa l’innocuità del falso: benché il paziente ben conoscesse l’identità del medico, la norma violata tutela la funzione attestativa del certificato riconducibile al concetto di pubblica fede e la condotta contestata all’imputato integra, così, il delitto previsto dall’art. 479 c.p..