Commerciante accusato di detenzione illegittima di materiale esplodente, ex art. 2 della legge n. 895/’67: assolto perché il fatto non costituisce reato.
La Capitaneria di Porto di Genova, nella verifica della regolarità dell’attività del mio assistito, gli contestava il commercio di artifizi pirotecnici senza licenza, costituenti materiale esposivo secondo l’art. 82 R.D. n. 635/’40. Sequestrava, così, n. 27 razzi di segnalazione per il soccorso nautico e comunica la notizia di reato al Pubblico Ministero. Nella fase pre-processuale acquisivo la documentazione relativa alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, richieste ed ottenute dal mio Cliente, e trovavo quella prevista per il materiale esplodente: la Capitaneria di Porto l’aveva concessa ma non aveva preso atto della comunicazione indirizzatagli circa l’esigenza di trasferire il magazzino dell’attività in altra sede: tale comunicazione era stata sottoscritta dall’imputato, ed inviata alla Capitaneria di Porto, in data antecedente al controllo effettuato.
Da qui, l’accertamento giudiziale della regolare detenzione dei razzi di segnalazione e la conseguente pronunica assolutoria in favore del mio Assistito.