Guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’esame ematico: gli agenti di polizia possono accompagnare il guidatore in ospedale soltanto dopo aver effettuato il pre-test.

La Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, con la sentenza n. 12197/’17, ha statuito come, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 187, co. 8 C.d.S., è necessario che gli operanti, nell’avanzare la richiesta di accertamento, si siano attenuti al rispetto della procedura di legge, dovendo i cittadini essere preservati dal pericolo di atti arbitrari: l’accompagnamento presso una struttura sanitaria per la sottoposizione alle analisi del caso costituisce, infatti, una limitazione della libertà personale, consentita solo se prevista dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l’intimazione all’imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti).