Le regole individuate dal D.V.R. (Documento di valutazione dei rischi) non hanno natura cautelare.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. IV, Sent. n. 40706/’17) ha affermato come le regole dettate in tema di ripartizione dei turni di lavoro, non avendo natura cautelare ma, semplicemente, organizzativa, non siano volte ad evitare gli infortuni: la loro preordinazione al soddisfacimento di esigenze di carattere operativo, esulanti dall’ottica di prevenzione degli infortuni, rende giuridicamente infondato qualunque tentativo di istituire una connessione fra l’evento lesivo verificatosi e la violazione di una regola di natura non cautelare. Pertanto, ove il datore abbia omesso di disciplinare la viabilità dei “muletti” all’interno di un capannone, non apponendo l’idonea segnaletica, risponde del reato di lesioni colpose, patite dal lavoratore, anche ove emerga una corresponsabilità, nella causazione dell’incidente, da parte del lavoratore stesso e perfino qualora accada al di fuori dell’orario di lavoro.

Nella pronuncia in parola la Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui si era in presenza di un comportamento abnorme da parte della vittima, poiché questi, all’orario in cui si era verificato l’infortunio, non avrebbe neanche dovuto essere presente sul luogo di lavoro, poiché il suo turno non era ancora iniziato. Gli Ermellini, infatti, hanno escluso che le regole dettate in tema di ripartizione dei turni di lavoro siano volte ad evitare gli infortuni su lavoro, vista la loro natura organizzativa.

E’ opportuno ricordare come nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, compito del titolare della posizione di garanzia è quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia. Il datore di lavoro, pertanto, ove abbia negligentemente e imprudentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Ne consegue che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori.

L’interruzione del nesso di causalità è, del resto, configurabile esclusivamente laddove la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta. L’interruzione del nesso in parola è ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione. Soltanto in questo caso può configurarsi quella colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento capace di escludere la responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia. Aggiungasi però che, sotto il profilo giuridico, non può ritenersi causa sopravvenuta il comportamento imprudente di un lavoratore che si riconnetta ad una condotta colposa del datore di lavoro.

Ciò premesso, nel caso in esame era stato addebitato al datore di lavoro dell’infortunato di aver omesso di individuare, nel documento di valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione da attuare per la gestione della viabilità all’interno dei capannoni e di aver omesso di apporre la dovuta segnaletica, così provocando lesioni personali gravi ad un suo dipendente, il quale, mentre era intento al proprio lavoro, veniva investito, all’interno del capannone, da un carrello elevatore, che stava effettuando una manovra di retromarcia. In particolare era però emerso che la vittima, nel giorno del sinistro, avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa al di fuori dei capannone e che si era recata all’interno di quest’ultimo esclusivamente per invitare un collega a bere un caffè. Poiché quest’ultimo aveva rifiutato, l’infortunato era sceso dal muletto su cui, in violazione di ogni disposizione, era salito, senza alcuna prudenza, ed era stato investito dal muletto stesso. La difesa del datore di lavoro sosteneva che si era trattato di un comportamento abnorme da parte della vittima, che, all’orario in cui si era verificato l’infortunio, non avrebbe neanche dovuto essere presente sul luogo di lavoro, poiché il suo turno non era ancora iniziato, e che aveva peraltro tenuto una condotta assolutamente al di fuori della normale prevedibilità.

La Corte di Cassazione, nell’affermare il principio sopra riassunto, ha respinto la tesi difensiva, osservando come, nel caso di specie, il Giudice aveva posto in rilievo che l’ingresso della vittima nell’area dove stava lavorando il mulettista non poteva considerarsi un atto abnorme, essendo assai probabile che qualsiasi lavoratore, anche esperto, ove non venga adeguatamente reso edotto dei rischi specifici di un’area, vi si rechi, esponendosi ai pericoli derivanti da errate manovre. A ciò, hanno evidenziato i Supremi Giudici, va aggiunto che correttamente, poi, la Corte d’appello aveva negato qualunque rilievo alla questione relativa all’orario di inizio dell’attività lavorativa, da parte dell’infortunato. Non poteva infatti ascriversi all’infortunato la responsabilità dell’accaduto sulla base del rilievo che, al momento in cui si verificò il sinistro, egli non avrebbe dovuto essere presente sul luogo di lavoro. La violazione delle regole inerenti ai turni di lavoro è, conclusivamente, del tutto irrilevante ai fini delle valutazioni relative ad un infortunio.