Imprenditore accusato di lesioni colpose gravi ex art. 590 co. 1, 2 e 3 c.p., in relazione all’art. 71 D.Lgs. n. 81/’08: la lavoratrice si rivela inattendibile in giudizio e lui viene assolto.
Nel caso in esame il mio assistito, imprenditore attivo nel settore alimentare, viene tratto a giudizio per le gravi lesioni patite da una delle proprie dipendenti durante lo svolgimento delle sue mansioni. Più in particolare, la lavoratrice aveva il compito di preparare l’impasto per la pasta fresca che la società avrebbe, poi, commercializzato. A causa del malfunzionamento di un presidio di sicurezza della macchina impastatrice, la dipendente subisce l’amputazione di due dita.
Il giorno dell’incidente l’imprenditore era fuori Genova e veniva avvisato telefonicamente dell’accaduto da altri suoi collaboratori.
Durante le indagini l’autorità requirente acquisisce il materiale fotografico raccolto dai funzionare dell’A.S.L. e la scheda di funzionamento dell’impastatrice. Nonostante gli ispettori dell’A.S.L. siano intervenuti a brevissima distanza tempo dall’incidente, le fotografie da questi scattate mostravano un’impastatrice pulita al suo interno, priva di tracce ematiche, di impasto e di farina. Simile circostanza, evidentemente sfuggita al Pubblico Ministero, mi ha suggerito di insistere con molte domande, rivolte alla lavoratrice, circa la dinamica del sinistro. A seguito di numerose risposte tra loro incoerenti, il Giudice, intuita la non credibilità della teste, la esortava a dire il vero, ricordandole quali fossero le gravi conseguenze previste per il delitto di falsa testimonianza.
Durante il successivo esame di una teste della difesa emergeva, finalmente, la verità: l’incidente non si era verificato sull’impastatrice riconducibile all’attività gestita dall’imputato ma su altro macchinario presente nel laboratorio confinante, di proprietà di altra società, ove la dipendente si era, inspiegabilmente, recata e messa al lavoro. La scelta di simulare l’incidente come verificatosi altrove (sul suo posto di lavoro!) trovava ragione nell’aspettativa della persona offesa di esser tutelata: soltanto così, infatti, la dipendente avrebbe ottenuto un risarcimento del danno, come (lucidamente e maliziosamente) suggeritole nell’immediatezza da altro dipendente, presente al fatto e, poi, rinviato a giudizio per il reato di calunnia.
Da qui, il crollo del castello accusatorio e la possibilità per me di chiedere l’assoluzione, ottenuta, dell’imputato, dopo due anni di duro processo.