Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – G.U. 17 marzo 2017, n. 64.
La legge n. 24 dell’8 marzo 2017, nota come “Gelli-Bianco” e in vigore dal 1° aprile 2017, disciplina i profili di responsabilità colposa nell’attività medico-chirurgica. Ai fini penalistici, rileva l’art. 6, che introduce nel codice penale una nuova fattispecie incriminatrice, rubricata all’art. 590 sexies c.p., dal titolo “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Il primo comma stabilisce che se i fatti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose “sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma”. Il secondo comma prevede un’ipotesi di “esclusione della punibilità”: “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. In ultimo, la legge in parola abroga l’art. 3, co. 1, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, da L. 8 novembre 2012, n. 189, meglio noto come “Decreto Balduzzi”, che escludeva la penale responsabilità, per colpa lieve, dell’esercente la professione sanitaria, “che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.