L’istanza di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) non può essere presentata quando sia ha già notizia dell’avvio di una verifica fiscale.

1 aprile 2019: la Cassazione (Sez. 2 Pen., n. 14101/19) fa il punto su voluntary disclosure, autoriciclaggio e falso. Il caso in esame riguarda la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ad un imprenditore che, quattro giorno dopo l’avvio della verifica fiscale, presenta l’istanza di collaborazione volontaria, fornendo però all’Amministrazione notizie false circa opere d’arte del valore di 11 milioni di euro per aggirare il divieto (cronologico) imposto dalla norma. Tale condotta integra, secondo la sentenza citata, il reato previsto dall’art. 5 septies D.L. 167/90.

Sentenza in versione integrale