Negoziante accusato di aver messo in vendita puntatori laser pericolosi per la salute umana, in violazione dell’art. 112 co. 1 D.Lgs. n. 206/’05 (c.d. Codice del Consumo): assolta per non aver commesso il fatto.

Durante l’attività di controllo del territorio, due agenti di polizia venivano attirati dalla vetrina del negozio dell’imputata, con esposte pistole giocattolo con funzione di puntatore laser.

Accertata l’assenza della certificazione di conformità alle direttive emanate dal Ministero della Sanità, gli agenti redigevano un formale verbale di contestazione: le pistole, immediatamente sequestrate, venivano esaminate dal consulente tecnico della Pubblica Accusa e dichiarate pericolose. Durante il processo chiedevo agli agenti accentratori (conoscendo la risposta!), se avessero, o meno, verificato la titolarità dell’attività commerciale nella quale avevano effettuato il sequestro e, soprattutto, quale fosse il ruolo dell’imputata all’interno dell’esercizio commerciale.

Il Pubblico Ministero non si era, infatti, peritato di controllare la composizione societaria dell’attività né aveva accertato quale fosse il ruolo dell’imputata nella stessa società: ella altro non era che una semplice dipendente. Pertanto il Giudice, non avendo l’imputata alcun dovere di vigilare sugli acquisti per l’approvvigionamento della merce, fatti esclusivamente dal proprietario dell’attività commerciale, ha dovuto accogliere la mia richiesta e mandarla assolta dall’accusa mossale.