Riavvio di un impianto adibito a sansificio: è punibile, a’ sensi dell’art. 279, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche la mancata effettuazione delle attività prodromiche previste.

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Penale, Sez. III, 14 luglio 2017, n. 34517), in tema di inquinamento atmosferico, l’ art. 279, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha sia lo scopo di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria che quello di consentire alle autorità preposte, con il rilascio del titolo abilitativo, un’efficace tutela dell’ambiente e della salute. Di fatto, l’ordinamento realizza una tutela anticipata del bene ambientale, giustificata dalla natura collettiva di un interesse di preminente rilievo: ecco perché sia le condotte direttamente offensive del bene in questione, che il mancato rispetto delle procedure previste per evitare situazioni potenzialmente inquinanti, sono soggette a sanzione penale.

Nel caso in esame è stato condannato l’amministratore unico di una società a responsabilità limitata per aver, nell’esercizio di un impianto adibito a sansificio, violato le prescrizioni impartite dall’organo addetto al controllo, che imponevano di comunicare, prima di procedervi, la data di riavvio degli impianti. Nonostante la difesa avesse insistito sulla necessaria verifica dell’effettiva messa in esercizio dell’impianto, e sottolineato come la prescrizione avrebbe avuto ad oggetto non già l’avvio dell’impianto, quanto piuttosto quello del ciclo produttivo, la Corte di Cassazione ha affermato che, in relazione al reato in parola, le prescrizioni dell’organo addetto al controllo possono riguardare anche attività concernenti adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto, coerentemente con la natura di reato formale e di pericolo propria della fattispecie contestata.

L’imputato ha violato, infatti, le prescrizioni impartite dall’organo addetto al controllo, che imponevano di comunicare, prima di procedervi, la data di riavvio degli impianti. In particolare, secondo quanto riferito dall’agente accertatore, in diverse occasioni, aveva avuto modo di notare, trovandosi casualmente nelle vicinanze del sansificio, la fuoriuscita di fumo dal camino della caldaia per la produzione di vapore. Il giudice di primo grado ne aveva tratto il convincimento dell’integrazione della fattispecie contestata, sul presupposto che la descritta circostanza di fatto fosse univocamente indicativa del riavvio dell’impianto, senza che esso fosse stato preceduto da qualunque preavviso.

La Cassazione, nel riaffermare il principio esposto dal primo Giudice, ha evidenziato come l’organo di controllo avesse prescritto all’amministratore unico della S.r.l. di comunicare all’ufficio competente “la data di ripristino e di riavvio degli impianti“. Ciò al solo scopo di consentire il controllo delle condizioni di operatività dell’impianto e, conseguentemente, il raggiungimento di quelle finalità di prevenzione e contenimento dell’inquinamento che la normativa di settore si prefigge. L’interpretazione difensiva, per gli Ermellini, era nitidamente in contrasto con il chiaro tenore letterale della richiamata nota dell’autorità amministrativa, che faceva genericamente rinvio al “ripristino” e al “rinvio degli impianti”; tanto più che, puntualizzano i Supremi Giudici, le prescrizioni dell’organo addetto al controllo possono riguardare anche attività concernenti adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto, coerentemente con la natura di reato formale e di pericolo propria della fattispecie contestata