Responsabilità penale dell’ente, ex art. 25-septies D.Lgs. n. 231/’01, per le lesioni patite dal lavoratore.

La Corte di Cassazione (Sent. Sez. IV Penale, n. 23089/’17) in materia di responsabilità penale del datore di lavoro, ha stabilito che, in caso di lesioni per infortunio patite dal lavoratore addetto ad una pressa piegatrice, ai fini della configurabilità della responsabilità dell’Ente per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il delitto si considera commesso nell’interesse e a vantaggio della Società qualora si accerti che, da un lato, l’allestimento del necessario presidio antinfortunistico avrebbe determinato un rallentamento dei tempi di produzione, e, dall’altro, l’aggiornamento del macchinario (e il suo adeguamento alle norme di prevenzione) avrebbe richiesto quel costo cui l’imprenditore si è sottratto.