Il pasticcere che vende brioche deteriorate, e non cura l’igiene del proprio locale, non può invocare la tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37430 del 27 luglio u.s., ha affermato che, nonostante il limite edittale del reato contestato consenta all’imputato di chiedere l’esclusione della punibilità per tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., nel caso si rinvengano prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e si riscontrino anche “gravi carenze di natura igienico-sanitaria e strutturale” del locale, questi dev’essere condannato.
Giova ricordare come l’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283 vieti l’impiego, nella preparazione di alimenti o bevande, di sostanze alimentari “in cattivo stato di conservazione”. La giurisprudenza di legittimità ritiene che l’ipotesi di reato prevista dall’articolo citato sia da qualificarsi come reato di pericolo: la sua contestabilità, infatti, prescinde dall’effettivo verificarsi dello stato di alterazione del prodotto. Ecco perché si è ritenuto, ad esempio, che l’esposizione parziale ai raggi solari di prodotti destinati al consumo possa costituire potenziale pericolo per la salute dei cittadini, visti i possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e, quindi, del contenuto dei prodotti. Le norme igieniche per i locali e gli impianti, e i requisiti per i depositi all’ingrosso, sono state considerate dal legislatore disposizioni integrative dell’obbligo penalmente sanzionato dalla legge.
In altri termini, dunque, anche la carenza delle condizioni igieniche è idonea a configurare il reato in esame. Ne è conferma quella decisione secondo la quale il reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione non necessita della produzione di un danno alla salute, con la conseguenza che lo stesso può essere qualificato quale reato di danno a condizione che si individui nell’interesse protetto dalla norma quello del rispetto del c.d. “ordine alimentare”, ovvero quello del consumatore a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.
Ciò premesso, nel processo deciso dalla sentenza in commento l’imputato lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p.: la richiesta doveva considerarsi ammissibile sia per il limite edittale della pena che per l’inesistenza di danno a terzi quanto, infine, per l’incensuratezza dell’imputato. La Cassazione ha, invece, osservato come la sentenza si prime cure avesse dato atto delle “gravi carenze di natura igienico-sanitaria e strutturale”, esistenti nel locale pubblico e dello “sporco diffuso in tutti e due i locali”.
Con riferimento all’applicabilità della “speciale tenuità” a reati alimentari, la Cassazione aveva già avuto modo di precisare come il concetto di “non particolare gravità”, che esclude l’applicazione delle pene accessorie previste dall’articolo 12-bis della legge n. 283 del 1962, non coincida con quello di “particolare tenuità” disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2015. Pertanto, nel caso in esame, ha escluso che l’imputato potesse invocare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., decidendo di respingere il ricorso presentato dal pasticciere e, di fatto, confermando la condanna resa a suo carico nei gradi di giudizio precedenti.