La società che non abbia adottato un adeguato modello organizzativo non va esente da responsabilità (nel procedimento penale) ogniqualvolta il reato sia stato commesso da un dipendente in posizione apicale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 54640 depositata ieri (6 dicembre 2018), ha respinto il ricorso presentato da una S.p.a., tratta a giudizio per il tentativo di corruzione commesso dal proprio dipendente. Nel confermare la responsabilità dell’azienda ex art. 5 D.lgs. n. 231/’01, gli Ermellini hanno ribadito come l’ente, per evitare la condanna in sede penale, debba dimostrare di aver adottato un modello organizzativo utile a prevenire reati come quelli commessi dal proprio dipendente (in posizione apicale) e di aver affidato compiti di vigilanza (sull’osservanza del modello) ad un organismo dotato di autonomi poteri. Solo la prova che il modello predisposto sia stato eluso in modo fraudolento può, pertanto, mandare esente da condanna la società.
Chiarito, dunque, che per allontanare la pesante sanzione sia necessaria la prova di aver predisposto un modello efficace, i Giudici di legittimità sottolineano come i rischi di condotte illecite vadano sempre prevenuti anche in base al tipo di attività svolta dall’impresa. Quando, come nel caso in parola, l’attività preveda frequenti rapporti commerciali con la pubblica amministrazione, l’opera di vigilanza richiesta all’organismo preposto deve essere adeguata al rischio di commissione del reato, al pari della struttura del M.O.G..
Non solo: qualora i comportamenti “smaliziati” tenuti dal dipendente siano già noti ai vertici aziendali, in assenza di un’incisiva azione disciplinare, precedentemente adottata nei suoi confronti, sarà molto difficile, per l’ente, dimostrare di aver adottate le cautele utili ad evitare la censura da parte del Giudice penale.
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