Farmacista condannato per possesso di farmaci non autorizzati, ex art. 147 co. 3 D.Lgs. 219/’06: la Corte di Cassazione annulla la sentenza.

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 47818 del 17 ottobre scorso, ha annullato la sentenza di primo grado con cui il titolare di una farmacia era stata condannato avendo detenuto per la vendita alcune confezioni di specialità medicinale prive della prescritta autorizzazione dell’AlFA o di altra autorizzazione comunitaria (obbligatoria a’ sensi del regolamento CE n. 726/’04), irrogandogli anche la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per giorni 10.

Secondo i Giudici della Cassazione, però, il reato contestatogli era da intendersi depenalizzato (come stabilito dal’ art. 1 D.Lgs. n. 8/’16): la sola circostanza che il reato in parola prevedesse l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio della professione non lo esclude, infatti, dall’ambito della depenalizzazione promulgata nel 2016 il cui presupposto è, soltanto, che la pena principale abbia carattere pecuniario.

Da qui, l’evidenza del principio per cui la previsione di qualsiasi pena accessoria, oltre quella pecuniaria, non determina esclusione alcuna dal novero delle depenalizzazioni volute dal citato decreto.